Vaccini: brevi considerazioni sul risarcimento del danno.

Il tema vaccinazioni è molto “scottante” e d’attualità, a causa dei rilevanti interessi in gioco. L’Italia, infatti, spende ogni anno centinaia di milioni di euro per acquistare vaccini, mentre migliaia di persone subiscono danni a volte molto gravi a causa delle vaccinazioni e molti di loro sono bambini in tenera età. Si consideri che l’Italia è, insieme alla Francia, uno dei pochi paesi europei nei quali le vaccinazioni infantili sono rimaste obbligatorie e vengono praticate in massa, senza un adeguato controllo preventivo sulle condizioni del sistema immunitario dei bambini. Il calendario vaccinale, infatti, prevede che a partire da nemmeno 3 mesi dalla nascita, ai bambini si pratichi la vaccinazione esavalente che comprende oltre ai 4 vaccini obbligatori contro la poliomelite, la difterite, il tetano e l’epatite B, anche i 2 vaccini facoltativi contro la pertosse e l’haemophilus influenzae di tipo B. In alcune regioni viene praticata in contemporanea anche la vaccinazione contro lo pneumococco. Ai genitori, tuttavia, spesso questo non viene spiegato: molti apprendono solamente il giorno della vaccinazione che i vaccini inoculati sono 6 invece di 4 e presi alla sprovvista non sanno come opporsi. In quel contesto, viene loro fatto firmare un modulo di “consenso informato”, senza che in realtà essi vengano informati di alcunchè. Anzi, a coloro che chiedono di effettuare solamente le 4 vaccinazioni obbligatorie, viene risposto che non è possibile in quanto i singoli vaccini non sono disponibili. Ciò non è vero ed è diritto dei genitori pretendere di far eseguire solamente le vaccinazioni obbligatorie sia tutte insieme che una per volta, così com’è diritto dei genitori evitare di sottoporre i figli a questa pericolosa pratica inviando una lettera all’ASL ed al Sindaco della propria città e firmando successivamente (nelle regioni che lo prevedono) il dissenso informato. La regione Veneto già da anni ha sospeso l’obbligatorietà dei vaccini. In Italia bambini ricevono circa 25 vaccini nei primi 15 mesi di vita; 40 nei primi 6 anni e 54 nei primi 12 anni. Somministrare tutti questi vaccini a partire dai tre mesi di età e senza alcun controllo preventivo ed individuale, può provocare profonde alterazioni dell’equilibrio immunitario ancora fragile del bambino con il rischio di sviluppare importanti e persistenti malattie. A ciò deve aggiungersi il fatto che “all’interno” dei vaccini (che, ricordiamo, vengono inoculati a dei neonati), per motivi di tecnica farmaceutica e di efficacia clinica, vengono aggiunte molte sostanze tossiche, come mercurio ed alluminio, alcune delle quali, peraltro, come la formaldeide ed il fenossietanolo, sono state abolite dalle creme cosmetiche a causa della loro tossicità…….Ben pochi sanno che, in realtà, le malattie infettive oggi scomparse (come per esempio il vaiolo) non sono state debellate come comunemente si crede dai vaccini, bensì dalle mutate condizioni igienico sanitarie e dalla quarantena cui sono state sottoposte le persone infettate. Pochi sanno che in Italia, da decine di anni, i rari casi di poliomielite che si sono verificati sono stati causati, proprio, dall’inoculazione del vaccino; che l’epatite B si trasmette in via principale per contatto sessuale ed è impossibile che un neonato ne venga colpito e che il tetano colpisce prevalentemente le persone anziane. Ben pochi sanno, inoltre, che il peggioramento delle condizioni igienico sanitarie ha causato pochi anni fa in alcuni paesi un’epidemia di difterite, in una popolazione vaccinata. E qui sta proprio il punto saliente: non solo sono pericolosi, ma i vaccini garantiscono solamente una limitata copertura e per un periodo limitato nel tempo, tanto che molti di loro sono stati ritirati dal mercato e sostituiti con altri. I vaccini possono causare danni, sia a breve termine, come irritazione, prurito, dolore, nausea, vomito diarrea anoressia, ipertensione arteriosa, broncospasmo che a lungo termine, quali convulsioni, asma, encefalopatie, meningiti, paralisi e, purtroppo, anche la morte. È oramai accertata la correlazione tra vaccinazioni e patologie autoimmuni, quali la sclerosi multipla, la sindrome di Guillain-Barrè, la mielite trasversa, il diabete mellito di I tipo. Numerose consulenze tecniche d’ufficio hanno inoltre accertato in sede giudiziaria la correlazione tra vaccinazioni e danni cerebrali cronici tra i quali l’autismo. Anche la SLA è stata collegata ai vaccini. Tutte le persone che a causa delle vaccinazioni hanno riportato dei danni e che possano dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra danni e vaccinazione, hanno la possibilità di porre in essere alcune iniziative legali rivolgendosi ad avvocati esperti della materia: la querela, la causa civile per ottenere il risarcimento del danno, la richiesta di ottenere un indennizzo da parte dello Stato. La querela va presentata entro 90 giorni dal fatto e mira ad ottenere la punizione del colpevole. Come in tutti i casi di responsabilità sanitaria, raramente ritengo conveniente esperire l’azione penale il cui esito è, in Italia, nel 95% favorevole al medico a causa del diverso rigore del nesso di causalità e delle nuove norme introdotte dal decreto Balduzzi: per il medico è sufficiente dimostrare di avere seguito le linee guida o le buone pratiche dettate dalla comunità scientifica per andare esente da colpa. In questi casi, l’essersi costituiti parte civile pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento del danno. Nel caso di danni da vaccino, le strade migliori ritengo siano le altre due, l’una delle quali non esclude l’altra nel senso che possono essere proposte insieme. La causa civile è diretta ad ottenere il risarcimento per i danni subiti e richiede una perizia medico-legale che accerti l’esistenza del nesso di causalità tra vaccino e danno. I danni di cui chiedere il risarcimento sono il danno non patrimoniale nelle sue varie sottocategorie del danno biologico, danno morale e danno esistenziale ed il danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente (costi sostenuti per riparare il danno, spese mediche, ecc.) che del lucro cessante (mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia). La richiesta d’indennizzo trova, invece, la sua fonte nella legge 210/92 che è la stessa che prevede un indennizzo per i soggetti danneggiati da trasfusioni. Si tratta di un beneficio economico concesso per motivi di solidarietà sociale e consiste in un assegno bimestrale vitalizio, d’importo variabile in relazione alla gravità dell’infermità riportata. Tale indennizzo prescinde e si discosta dall’eventuale risarcimento del danno, avendo carattere assistenziale e può aggiungervisi.

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