Il tasso Floor nei contratti di mutuo: di cosa si tratta?.

Viene definito tasso floor, o tasso minimo, quel limite percentuale al di sotto del quale non può scendere la misura degli interessi dovuti dal cliente alla banca. Nei mutui a tasso variabile, normalmente, il tasso d’interesse viene determinato avendo quale parametro di riferimento l’indice Euribor singolarmente o sommato al valore percentuale dello spread. In questo meccanismo, lo scopo della clausola floor è quello di tutelare la banca da eventuali flessioni negative del valore dell’Euribor, in modo che, a prescindere dal suo andamento, il tasso di interesse dovuto dal mutuatario si arresti a quella percentuale minima prevista dalla clausola. Sul punto si è sviluppato un dibattito dottrinale circa la disciplina negoziale applicabile. Sotto il profilo finanziario, il tasso floor è considerato un particolare derivato, definito con il termine “opzione”; la natura di derivato dell’opzione floor e la sua collocazione tra gli strumenti finanziari, hanno indotto parte della dottrina a ritenere applicabile, ai mutui contenenti tale clausola, la disciplina prevista dal Testo Unico della Finanza (D.lgs.58/1998). Altra parte della dottrina, sulla base della considerazione per cui le Istruzioni della Banca d’Italia del 26 luglio 2009 stabiliscono che i contratti in analisi sono soggetti alla diversa disciplina prevista dal Testo Unico Bancario (D.lgs.385/1993), ritiene che l’opzione floor si configuri quale negoziazione di natura finanziaria inserita in un contratto complesso di natura non finanziaria, al quale, pertanto, devono applicarsi le regole previste dal TUB. Le disposizioni del TUB che vengono in rilievo, nell’esame della validità delle clausole disciplinanti il tasso minimo, in un’ottica di corretta e completa informazione da parte dell’operatore finanziario, sono quelle disciplinate agli artt. 115 ss in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Tali norme, unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 1337 e 1175 ss del codice civile che impongono, sia nella fase di formazione, che di esecuzione del contratto, di comportarsi secondo correttezza e buona fede forniscono il quadro dei doveri informativi cui è tenuta la banca in presenza di contratti contenenti i cc.dd. tassi minimi. Il cliente deve essere messo in condizione di fare una scelta consapevole e gli devono essere fornite tutte le informazioni necessarie finalizzate a rendere comprensibile la natura del floor, il carattere vantaggioso dello stesso per l’istituto di credito e il “corrispettivo” che gli spetta per la previsione di tale clausola contrattuale. Il floor, infatti, è un’opzione che la banca acquista, dovendo fornire al cliente, quale corrispettivo, un diverso vantaggio, che può tradursi in un tasso di interesse inferiore o in una inferiore percentuale di spread, rispetto ad un contratto che non preveda il tasso minimo o in una clausola cap, che garantisca il mutuatario contro il rischio di una lievitazione eccessiva del tasso di interessi. Tale indicazione dovrà emergere tanto nel foglio informativo quanto nel documento di sintesi dove vengono riportate le condizioni economiche del finanziamento ed in particolare il tasso minimo di ammortamento globale. Ovviamente non si potrà prescindere dall’effettiva capacità di comprensione del mutuatario che potrebbe non possedere le competenze necessarie e dovrà essere valutato il suo profilo di rischio personale. Non è sufficiente, quindi, che il contratto riporti la misura numerica del floor, dovendo specificare la natura di quella singola negoziazione e soprattutto in che termini la banca bilancia quel vantaggio con uno diverso a favore del mutuatario: qual è il “prezzo” del floor per il mutuante. Tuttavia, qualora il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto con atto pubblico, la forza probatoria connessa a quest’ultimo assorbe il profilo precontrattuale. Infatti, il mutuatario avendo “letto, firmato e sottoscritto” l’atto pubblico ha avuto modo di essere edotto sul contenuto della clausola (eventualmente anche approvata espressamente per iscritto) e per effetto qualora avesse voluto, avrebbe potuto contestarla. Puoi approfondire l’argomento leggendo l’articolo completo sul mio sito in questa pagina.

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