Ginecologo Ostetrico: risarcimenti in caso di responsabilità.

I casi di responsabilità del ginecologo ostetrico hanno registrato negli ultimi anni un notevole aumento, sia in termini numerici che per quanto riguarda il quantum delle pretese risarcitorie. Il ginecologo ostetrico risponde per tutti i danni arrecati alla madre e al bambino, attribuibili ad un suo colposo comportamento. I rischi della specializzazione medica di ginecologia-ostetricia sono molti ampi e possono, in via di approssimazione, essere raggruppati in tre aree:

1. Il rischio di arrecare danno alla salute della gestante a causa di terapie o manovre inidonee o errate, sia durante la gestazione che durante il parto. In questo gruppo rientra anche il danno da procurata incapacità di procreare.
2. Il rischio di arrecare danno alla salute del nascituro, a causa di imprudenza, negligenza o imperizia durante la gestazione o al momento del parto. 
3. Il rischio di causare direttamente (attraverso la negligente esecuzione di un intervento di interruzione di gravidanza) o indirettamente (non rilevando e, quindi, non segnalando alla madre le malformazioni del feto, si da impedire il diritto di aborto) una nascita indesiderata. I casi di nascita di un bambino malformato sollevano non poche problematiche dai risvolti non solo giuridici ma anche etici, correlati al riconoscimento o no di un diritto di nascere sani o di non nascere affatto.

Sotto questo profilo, il medico è responsabile per non avere diagnosticato una malformazione del feto ed informato correttamente la madre che viene ad essere ingiustamente privata dei necessari elementi di valutazione per decidere consapevolmente se portare avanti la gravidanza o interromperla. La madre dovrà provare che, se fosse stata informata delle malformazioni, avrebbe interrotto la gravidanza. Al riguardo, va evidenziato come l’interruzione della gravidanza sia finalizzata ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente a tale termine). Il diritto al risarcimento del danno spetta alla madre, al padre ed ai fratelli. Recentemente, è stato riconosciuto anche in capo al concepito (subordinatamente all’evento nascita) con riferimento ai danni subiti durante la gestazione.

Il danno risarcibile sarà costituito dal danno emergente (costi per il mantenimento); dal danno biologico da invalidità parziale temporanea (in quanto la gravidanza, pur essendo un procedimento fisiologico normale, se causata da un terzo contro la volontà della donna integra una lesione personale) e dal danno morale. 

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